(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19
                        del 16 ottobre 1999)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
          Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:
"IlGoverno   ha  preso  atto  della  comunicazione  n.  3683  del  9
   settembre 1999 inviata dal presidente del consiglio regionale, ove
   si  evidenzia  un  errore materiale. Con l'occasione il Governo ha
   osservato   in   relazione   all'art.   63,  recante  disposizioni
   transitorie  nelle  more  dell'emanazione della legge regionale di
   riordino  in  materia  urbanistica,  che  la  Regione,  per quanto
   concerne le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici,
   dovra'  comunque  attenersi  ai  principi  della normativa statale
   vigente  in mateira. Ha osservato altresi', circa l'art. 93, comma
   1,  lettera  g)  che  l'esercizio delle funzioni ivi indicate deve
   svolgersi  nell'ambito  delle  competenze  regionali in materia di
   protezione civile, cosi' come individuate dal capoVIII del decreto
   legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La presente legge persegue le seguenti finalita':
      a) il concorso e la partecipazione attiva della Regione Molise,
in   collaborazione  con  le  altre  Regioni  del  Mezzogiorno,  alle
politiche  regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea e
agli   interventi  dell'Italia  per  le  aree  depresse,  nonche'  al
rinnovamento  autonomistico delle istituzioni rappresentative e della
pubblica  amministrazione, nel rapporto con i cittadini, le imprese e
le formazioni sociali;
      b) l'autoriforma  della Regione e la promozione di quella degli
enti  locali,  favorendo  la  costituzione  di un solidale sistema di
reciproca  integrazione  in coerenza con i ruoli istituzionali di cui
ai successivi airticoli 4 e 5 e con la concertazione e partecipazione
delle autonomie locali di cui ai successivi articoli 8 e 9;
      c) la valorizzazione, attraverso il decentramento e l'autonomia
locale, delle identita' e delle risorse economiche, socio-culturali e
ambientali delle comunita' molisane;
      d) il  metodo  e  gli  strumenti  della  programmazione e della
concertazione con il concorso effettivo degli enti locali alle scelte
e all'attuazione dei programmi e dei piani regionali;
      e) il   sostegno   dell'associazionismo  e  della  cooperazione
intercomunale   dei  comuni  montani,  anche  mediante  le  comunita'
montane,  di  quelli  delle  aree  interne  e  di  minori  dimensione
demografica e territoriale;
      f) il  riconoscimento del ruolo delle camere di C.I.A.A., delle
universita' e degli altri enti locali ad autonomia funzionale, sia ai
fini della delega delle funzioni sia per il loro avvalimento;
      g) l'assolvimento  di funzioni di rilevanza sociale da parte di
famiglie e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, anche
mediante la riduzione delle strutture amministrative;
      h) la   soppressione   di  funzioni  e  compiti  amministrativi
divenuti superflui;
      i) la  semplificazione  e  unificazione,  possibilmente in capo
agli   enti  locali,  di  procedure  e  procedimenti  amministrativi,
abbattendo   vincoli  all'iniziativa  delle  imprese  e  del  privato
sociale.